All’atto della vendita definitiva, il costruttore venditore deve consegnare all’acquirente una polizza assicurativa di durata decennale e con effetto e decorrenza dalla ultimazione dei lavori, predisposta a copertura di tutti i danni materiali e diretti dell’immobile compresi i danni a terzi conseguenti a rovina di edificio, totale o parziale, gravi difetti di costruzione determinati da vizio del suolo o dell’edificio, purché manifestatisi dopo la stipula del definitivo.
Si tratta di una garanzia che vale a rafforzare l’obbligo cui è tenuto il costruttore venditore ai sensi del codice civile di tenere indenne l’acquirente, per dieci anni, dai rischi di rovina dell’edificio cui si intendono equiparati i gravi difetti dell’appartamento; un periodo assai lungo e pendendo il quale lo stesso costruttore potrebbe cessare l’impresa, per volontà o fallimento, vanificando le prescrizioni di legge. Di qui l’estrema opportunità della nuova previsione normativa.
15 Ottobre, 2009